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MAURIZIO LEO, deputato, esperto tributarista ed assessore al bilancio del Comune di Roma, in una recente intervista pubblicata su PRESS (rivista del C.N.D.C.E.C.) ha evidenziato che solo attraverso l'introduzione di misure di contrasto all'evasione, comportanti l'allargamento della base imonibile e la evidenziazione dell'economia sommersa, è possibile pensare ad una riduzione della pressione fiscale.

 
La conciliazione "taglia" le attese PDF Stampa E-mail
Scritto da Dr. Carmela Marra   
Lunedì 28 Giugno 2010 12:21

 

 

La conciliazione taglia le attese

______________________________________________________________di Carmela Marra*

 

L’espressione “concilia”, utilizzata da Alberto Sordi nel film “Il vigile”, oggi  potrebbe diventare parola chiave per risolvere discordie e lungaggini processuali.

La carenza di informazione fa si che pochi sappiano che è in atto la riforma del processo civile volta a scongiurare il naufragare del progetto di deflazione dei processi pendenti e ulteriore aumento di quelli nuovi. Entrata in vigore il 4 luglio con la legge 69, si è autorevolmente imposta con l’attuazione reale della delega concessa al Governo.

 

In tema di mediazione civile ricordiamo che il Dl 4/3/2010 art.4 cm.3 prevede testualmente:

“All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli art. 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto fra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art. 5 comma 1 informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione".

 

Di conseguenza chi intende esercitare in giudizio azione in materia societaria, condominiale, diritti reali, divisione, successioni, locazioni, affitto azienda, comodato, patti di famiglia, diffamazione, contratti assicurativi e bancari finanziari deve esperire il tentativo di mediazione ai fini della conciliazione. Le nuove regole dovranno essere adottate facendo in modo che la speranza  e l’ottimismo si contrappongono al pessimismo di coloro che hanno difficoltà a comprendere l’innovazione, non solo dal punto di vista dei rapporti economici ma anche da quello umano. In effetti spesso risulta difficile trasformare un rapporto litigioso in uno di amicizia. Il ministro Alfano sorridendo ha speso fiumi di parole a riguardo, lasciando altresì intravedere quanto la mediazione civile e la conciliazione siano da ritenersi apprezzabili nello stile e nei contenuti. In effetti, in primis, consentono una riduzione del carico di lavoro che incombe sui giudici ordinari, inoltre danno la possibilità ai giovani laureati in materia giuridico-economica di ottenere una nuova specializzazione professionale. In breve, vengono tutelati  i diritti disponibili di ambo le parti in poco tempo e con costi molto contenuti riducendo così i tempi di attesa, visto che la durata massima è di 4 mesi.

Occorre solo una buona Pubblicità-Progresso !   

 

*Dr.Commercialista in Roma > Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

 

 

Ultimo aggiornamento Martedì 29 Giugno 2010 18:51
 
 
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